PER DENUNCIARE ALLE FORZE DELL'ORDINE

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view post Posted on 10/11/2008, 19:09
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La denuncia puς essere:

immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione antigiuridica;

scritta in carta e forma libera (non servono carta da bollo o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).
La denuncia e' una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

il nome, cognome e indirizzo del denunciante; in caso di associazione, oltre all'intestazione della stessa sarΰ necessario indicare il nome del firmatario;
una esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti.
E lementi per giungere, direttamente o indirettamente,alla individuazione dei responsabili.
I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;
ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto.

Luogo,data e firma.

Dopo aver presentato la denuncia, sarΰ opportuno non limitarsi ad attenderne gli esiti (non vi e' obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura...) ma sarΰ opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l'epilogo del caso all'organo al quale e' stata presentata la denuncia.
In caso di inerzia dell'organo di P.G. si puς segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.Nel caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica sarΰ opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.
Nell'eventualitΰ in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, sarΰ opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile, al fine di entrare di diritto nel processo; non si deve attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza, in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.

DAL SITO: http://www.oltrelaspecie.org
 
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